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Il rimborso delle spese di trasporto ai dipendenti nei piani di Welfare Aziendale


Una delle misure più popolari che il Governo ha approvato nella Legge di Bilancio 2018 è quella riguardante il rimborso o il pagamento diretto da parte del datore di lavoro delle spese di abbonamento ai trasporti dei dipendenti, i cosiddetti buoni TPL.

Il Governo intende quindi incentivare con un ulteriore misura lavoratori e datori di lavoro a stipulare accordi aziendali o anche regolamenti atti ad introdurre nelle imprese l’erogazione di beni e servizi ai dipendenti che accompagnano la retribuzione in denaro consentendo rimborsi esentasse ai dipendenti e d integrale deducibilità fiscale in capo all’impresa.

In particolare il Governo introduce, per la prima volta, agevolazioni fiscali per i "buoni TPL", stabilendo che “le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi avviene per i "buoni pasto".

Buoni TPL: L’agevolazione per i datori che pagano l’abbonamento al dipendente L’articolo 51 del TUIR tratta la determinazione del reddito da lavoro dipendente dei lavoratori prevedendo che qualsiasi somma o valore in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazione liberale, in relazione al rapporto di lavoro, costituisce per il lavoratore reddito da lavoro dipendente e quindi tassato ai fini Irpef.

La stessa normativa però al comma 2 dell’art. 51 elenca una serie di casi in cui c’è un bene o servizio reso al dipendente è esentasse, ossia che "non concorre a formare del reddito".

La Legge di Bilancio 2018 introduce all’articolo 51, comma 2, dopo la lettera d) la lettera " d-bis) la disposizione secondo cui rientrano in tale tipologia di beni o servizi resi al dipendente che non concorrono a formare il reddito “ le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12 “ .In sostanza, il datore di lavoro potrà attribuire al dipendente un rimborso spese di trasporto pubblico, anche per i figli.

 

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