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Fatturazione elettronica obbligatoria dal 1 gennaio 2019


Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio ( SDI). Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” ( Nuovi Minimi e Lavoratori in mobilità) e quelli che applicano il regime forfettario I soggetti passivi obbligati alla fattura elettronica trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ( spesometro per operazioni comunitarie) salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale ( cessioni extra UE) e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle elettroniche, la fattura si intende non emessa e si applica la sanzione fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato (art. 6, D.Lgs. n. 471/1997). Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione dal 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro (art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997), devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre (ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle entrate.

 

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