Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari
La Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, L. 178/2020) ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per le campagne pubblicitarie sia riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari sostenuti. Le spese ammissibili sono relative all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria trova applicazione il principio di competenza, in base al quale i corrispettivi delle spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenuti alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.
Il richiedente è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione, tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari) ed attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, sottoscritta da un revisore legale.
Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (ad esempio grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.).
Per gli investimenti sulla stampa effettuati nel 2021 e 2022, a differenza di quanto previsto inizialmente nella norma istitutiva del 2017, decade l’onere di verificare il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.
Pertanto, per l’anno 2021 e per il 2022, il credito spetta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni:
Gli investimenti devono essere relativi a giornali editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali effettuati negli anni 2021 e 2022, continua a trovare applicazione la normale disciplina, prevista dal comma 1-bis del citato articolo 57-bis: il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
Il Bonus pubblicità prevede il divieto di cumulo con altre agevolazioni nazionali, regionali o europee e l’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis“.
Per accedere al credito per l’anno 2021 occorre presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate dal 1° al 31 marzo 2021.
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta costituisce una sorta di prenotazione, nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell'anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare). Tali dati dovranno essere confermati a consuntivo dal beneficiario, tramite invio di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021, da presentare dal 1° al 31 gennaio 2022.
Per distinguere la tipologia di istanza (comunicazione “a preventivo” o dichiarazione sostitutiva “a consuntivo”) occorre barrare l’apposita casella corrispondente al tipo di comunicazione che viene presentata.
I soggetti interessati devono compilare e trasmettere la comunicazione descritta al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate:
direttamente, se abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario;
tramite un intermediario abilitato.
In caso di presentazione di più comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta relative al medesimo anno, è ritenuta valida l’ultima trasmessa entro il termine di presentazione (31 marzo).
Dal momento che il fondo stanziato dal Ministero ammonta a 50 milioni di Euro, la percentuale del credito effettivamente spettante a fronte del 50% delle spese pubblicitarie sostenute verrà determinata dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle domande pervenute entro il 31 marzo 2021. A titolo di esempio, nel 2020 le risorse destinate alla copertura dell’agevolazione sono risultate inferiori all’ammontare totale del credito di imposta richiesto, pertanto nell’effettuare la ripartizione delle stesse tra i richiedenti, la percentuale di credito d’imposta effettivamente spettante a ciascun avente diretto è stata pari al 14,8% del 50% dell’investimento effettuato.
Chi non effettua la registrazione entro tale data risulterà escluso dalla possibilità di usufruire di tale credito d’imposta.
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