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Rimborso bollette e Fringe benefit: le novità dopo la circolare del 04.11.2022 dell'A.D.E


Il decreto Aiuti-Bis, convertito il 21 settembre scorso nella legge n. 142, ha modificato il limite di detassazione fiscale e contributivo dei fringe benefit a favore dei lavoratori dipendenti, innalzando la soglia annuale da Euro 258,16 a 600,00.

La norma, inoltre, stabilisce che rientrano nell’agevolazione anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Il beneficio dei 600,00 euro è valido a partire dal 10 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legge Auti-Bis, per tutto il periodo d’imposta 2022, quindi fino al 31 dicembre 2022 e può essere cumulato col “bonus benzina”.

Il datore di lavoro potrà, pertanto, riconoscere ad ogni singolo dipendente una soglia di esenzione dal prelievo fiscale e contributivo di 800,00 euro, di cui 600,00 euro decreto Aiuti-bis + 200,00 euro bonus benzina.


Nota bene

In entrambi i casi si tratta di "liberalità", quindi il datore di lavoro non ha nessun obbligo di corrispondere né il “bonus bollette”, né il “bonus benzina”.


Quanto sopra devono essere corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato) e pertanto entro il 12.01.2023.

Concorrono al raggiungimento dei limiti dei 600,00 euro ( nel proseguo Fringe Benefit), oltre ai beni in natura (es. il tradizionale “pacco di natale”) anche:

• il valore convenzionale del fringe benefit auto,

• il valore imponibile dei prestiti aziendali,

• la rendita catastale per alloggio aziendale,

• i premi assicurativi extra professionali

• i welfare contrattuali

• Card elettroniche in genere ( es:buoni spesa)


Dubbi interpretativi risolti

Con la circolare n. 35, del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle entrate chiarisce finalmente l’ambito applicativo dell’articolo 12 del decreto “Aiuti-bis”, ed i dubbi interpretativi emersi dopo la pubblicazione del decreto.


Ambito applicativo

L’Agenzia delle entrate precisa che rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Tali benefit, inoltre riguardano i titolari sia di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ( collaboratori coordinati e continuativi ,amministratori, stagisti)


Allargamento del benefit alle utenze domestiche

Per il solo 2022, il decreto “Aiuti-bis” ha incluso tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le utenze domestiche.

Al riguardo la circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.

Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.

In tutti i casi, il benefit in parola spetta solo per la parte effettivamente rimasta a carico del beneficiario e senza possibilità di usufruirne due volte.


Disciplina fiscale

Come evidenziato nelle relazioni illustrativa e tecnica riguardanti il decreto “Aiuti-bis”, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro ( si vedano i successivi esempi pratici)


Ambito temporale: il principio di cassa allargato

La circolare in esame precisa, inoltre, che atteso che la disposizione in esame è riferita esclusivamente all’anno di imposta 2022, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono (principio di cassa allargato), e che le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nel corrente anno.


Documentazione da conservare

Spetta al datore di lavoro acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del Tuir.

Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro.


Rapporto con “bonus carburante”

L’articolo 12 del decreto “Aiuti-bis ( elevazione a 600,00 euro del valore dei benefit non tassati) costituisce, per il solo anno 2022, un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’articolo 2 del Dl n. 21/2022.

Al riguardo, la circolare in commento precisa che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Il superamento delle soglie massime previste per il bonus carburante (200 euro), comporta la tassazione ordinaria dell’intero importo erogato, sulla base della disciplina dell’articolo 51, comma 3, del Tuir. Tale regola di carattere generale si intende applicabile anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit.

In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi e autonomi limiti fissati dalle due norme in commento (600 euro per il regime temporaneo dell’articolo 51, comma 3, del Tuir e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.


Esempi pratici

1) Datore di lavoro nel limite di 600 euro corrisponde 200 euro di buoni spesa e rimborsa le utenze ( puo’ combinare i 2 rimborsi) erogando anche il buono carburante

In questo modo il datore di lavoro sfrutta al massimo l’agevolazione rispettando la misura massima di 600 euro prevista dalla norma a cui puo’ aggiungere Euro 200,00 in buoni benzina previsti dal decreto energia

Entrambe le erogazioni sono esenti sia dal punto di vista fiscale che contributivo


2) Datore di lavoro supera il limite di 600 euro corrispondendo 200 euro di buoni spesa e rimborsa le utenze per un totale di euro 650,00 ed eroga anche il buono carburante

In questo caso avendo superato la soglia massima di Euro 600,00, quanto rimborsato a titolo di utenze ed il buono spese corrisposto sono entrambi soggetti a contribuzione previdenziale e tassazione per l’intero importo di Euro 650,00

Gode invece del regime fiscale agevolato e dell’esenzione contributiva il solo buono carburante corrisposto nel limite massimo di Euro 200,00


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