Gazzetta Ufficiale:Pubblicato il “Decreto Lavoro”
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU 4 maggio 2023, n. 103) il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, recante: “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro” (c.d. “Decreto Lavoro”).
Il Decreto in parola interviene sulle misure di sostegno e inclusione di soggetti svantaggiati, mediante una profonda revisione del reddito di cittadinanza che è trasformato in “Assegno di inclusione”, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
Il DL 48/2023, entrato in vigore dal 5 maggio 2023 e che dovrà essere convertito in legge entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, reca inoltre diverse novità con riguardo ai rapporti di lavoro – tra i quali si evidenziano, per il rilievo, le modificazioni in ordine a proroghe e rinnovi nei contratti a termine - e gli incentivi all’assunzione.
Di seguito, una sintesi delle misure di principale interesse.
Modifiche al contratto di lavoro a tempo determinato
L’art. 24 del DL 48/2023 apporta modificazioni all’art. 19, c. 1 del D.Lgs. 81/2015, in materia di rapporto di lavoro subordinato a termine.
Sono modificate, in particolare, le causali legittimanti il ricorso al lavoro a tempo determinato in superamento dei 12 mesi c.d. “acausali”, ovvero per il rinnovo dei contatti.
Sono previste tre tipologie di ragioni:
specifiche esigenze previste dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria;
in assenza delle previsioni di cui al punto precedente e comunque entro il 30 aprile
2024, esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; - esigenze sostitutive di altri lavoratori.
Elevazione esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
L’art. 39 del Provvedimento in commento stabilisce che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e ferma restando ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore determinato ai sensi dall'art. 1, c. 281, della L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.
Beni in natura erogati a lavoratori dipendenti
Giuste le previsioni dell’art. 40 del DL 48/2023, limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga alle previsioni di cui all’art. 51, c. 3 del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati). Nella franchigia di € 3.000 sono comprese, altresì, le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. E’ disposto che i datori di lavoro possano dare applicazione alla disposizione in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Ai fini dell’applicazione del limite di € 3.000, il lavoratore dipendente deve dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Per i lavoratori che non abbiano figli a carico, resta ferma l’applicazione del citato art. 51 c.3 del TUIR (dunque, applicazione della ordinaria franchigia di € 258,23).
Incentivi all'occupazione giovanile
Al fine di sostenere l'occupazione giovanile, l’art. 27 del DL 48/2023 prevede che ai datori di lavoro privati possa essere riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani.
Il lavoratore deve presentare, congiuntamente le seguenti condizioni:
- non aver ancora compiuto 30 anni di età;
- non lavorare né essere inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
- essere registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
L’incentivo in parola è cumulabile con l’agevolazione ex art. 1, c. 297, della L. 197/2022 (c.d. “decontribuzione giovani”) nonché con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; tuttavia, in caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.
L’agevolazione sarà fruibile dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
La domanda per la fruizione del beneficio dovrà essere trasmessa all’INPS attraverso apposita procedura telematica; l’Istituto provvederà, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.
A seguire, entro il termine perentorio di sette giorni, il richiedente avrà l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto legittimante la fruizione dell’incentivo.
E’ opportuno evidenziare come l'incentivo sarà riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto e che, in caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prenderà più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.
Con riguardo all’operatività della misura, si rimane in attesa che l’Istituto preposto fornisca le necessarie indicazioni.
Semplificazioni in materia di obblighi informativi in relazione al rapporto di lavoro
L’art. 26 del DL 48/2023 interviene sul D.Lgs. 152/1997, introducendo una serie di semplificazioni con riguardo agli obblighi di informazione in relazione al rapporto di lavoro, oggetto di recenti modificazioni nella scorsa estate ad opera del DL 104/2022 (c.d. “Decreto Trasparenza”).
E’ stabilito che possano ritenersi assolti, mediante l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento, gli obblighi di informazione afferenti a:
la durata del periodo di prova, se previsto;
il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
la procedura, la forma e i termini del preavviso;
l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi;
le norme regolanti l'orario di lavoro;
gli enti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro.
Inoltre, ai fini della semplificazione degli adempimenti informativi e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Infine, il datore di lavoro o il committente è tenuto ad informare i lavoratori dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. A tale obbligo fanno eccezione i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.
Rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze
L’art. 22 del Decreto rifinanzia il Fondo Nuove Competenze includendo, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, le risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus.
Al finanziamento del Fondo potranno concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare Sistemi per le politiche attive e l'occupazione (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo.
Mediante le predette risorse, saranno finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 e volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica.
Con le risorse del Fondo saranno finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, conformemente alle previsioni del DM di cui all'articolo 11-ter, c. 2, del DL 146/2021.
Contratto di espansione
L’art. 25 del DL 48/2023 stabilisce che, sino al 31 dicembre 2023, al fine di consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, è possibile stipulare un accordo integrativo in sede ministeriale per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo scivolo pensionistico entro un arco di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione.
La norma derogatoria è applicabile ai contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, fermo restando il numero massimo di lavoratori ammessi allo scivolo pensionistico previsti nell’originario contratto di espansione.
Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione
In forza dell’art. 30 del DL 48/2023, le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, possono presentare domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, affinché autorizzi, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.
Prestazioni occasionali (voucher lavoro) nel settore turistico e termale
L’art. 37 del DL 48/2023 apporta modificazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ex art. 54-bis del DL 50/2017 (c.d. prestazioni Voucher Lavoro).
L’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale è elevato a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, con riferimento agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento si applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Assegno di inclusione
L'Assegno di inclusione, disciplinato dal Capo I, art. 1 del DL 48/2023, sostituirà il previgente reddito di cittadinanza e costituirà una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
La misura di sostegno sarà riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2024 ai nuclei familiari che presentino tra i componenti almeno:
- una persona con disabilità;
- un minorenne;
- una persona con almeno sessanta anni di età.
Ulteriori requisiti legittimanti sono costituiti dalla cittadinanza europea ovvero dall’autorizzazione al soggiorno del richiedente, dalla residenza in Italia da almeno 5 anni (di cui gli ultimi due in modo continuativo) nonché da precise condizioni economiche e patrimoniali.
Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, sarà composto da una integrazione del reddito in misura pari a € 6.000 ovvero € 7.560 se il nucleo familiare sarà composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata secondo una scala di equivalenza parametrata a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, ulteriormente elevata in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
E’ inoltre prevista una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare e' composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
L’assegno spetterà per 18 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi previa sospensione di almeno un mese.
La percezione di lavoro dipendente o autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione sarà compatibile con la misura entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Ai fini del monitoraggio, è previsto un obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività e – periodicamente - del reddito percepito.
La disciplina prevede che i nuclei familiari beneficiari dell’assegno per l’inclusione, una volta sottoscritto il Patto di attivazione digitale, siano tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, da cui sono esclusi i pensionati, gli ultrasessantenni e i disabili.
In particolare, il beneficiario è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia durata non inferiore ad un mese e, se part-time, un orario pari almeno al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.
L’offerta di lavoro può essere, alternativamente:
- a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
- a tempo determinato, anche in regime di lavoro somministrato, qualora il luogo di lavoro non sia distante più di 80 km dal domicilio.
Incentivo per l’assunzione di beneficiari di assegno di inclusione
L’art. 10 del DL 48/2023 prevede un incentivo a favore dei datori di lavoro privati che assumano i beneficiari dell’assegno per l’inclusione.
In particolare:
i. in caso di assunzione a tempo indeterminato – pieno o parziale – anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi INAIL), nel limite massimo di importo pari ad € 8.000 annui, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del punto successivo in relazione ad assunzioni a tempo determinato. In caso di licenziamento del lavoratore effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili per omissione, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. ii. In relazione alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, sarà riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi INAIL), nel limite massimo di importo pari ad € 4.000 annui, riparametrato e applicato su base mensile.
Con riguardo alle agenzie per il lavoro, sarà riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% dell'incentivo massimo annuo di cui ai romanini i. e ii. dell’elenco che precede.
Ai patronati, agli enti bilaterali, alle associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità, nonché agli enti del terzo settore e alle imprese sociali che, svolgono tra le attività di interesse generale servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, ove autorizzati all'attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti un contributo pari al 60% dell'incentivo di cui al precedente romanino i., ovvero un contributo pari all'80% dell'incentivo di cui al precedente romanino ii..
Le agevolazioni di cui al presente paragrafo saranno concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento UE n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
Ulteriori misure
Il Decreto 48/2023 prevede inoltre interventi su una serie di materie che, per ragioni di brevità, non sono state affrontate nella presente sintesi, tra le quali si segnalano, in particolare:
- modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali;
- maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale;
- misure per il rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l’istituzione di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative;
- la sottoposizione alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori domestici;
- specifiche misure per il settore dell’autotrasporto e il lavoro marittimo;
- il rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale;
- incentivi per il lavoro delle persone con disabilità.
Come anticipato, il Decreto dovrà essere oggetto di conversione in legge entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; sarà cura degli scriventi dare notizia di eventuali emendamenti che dovessero intervenire in sede di conversione, nonché degli atti di prassi e regolamentari che dovessero essere adottati dagli Uffici preposti, in relazione alle misure esaminate nel presente commento.
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