Regime forfetario e dei minimi - Obbligo di fatturazione elettronica
Dal 1° luglio 2022 anche i soggetti in regime forfetario (e quelli nel regime dei minimi) che nell’anno precedente hanno percepito compensi superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno, saranno obbligati all’emissione della fattura elettronica.
A partire dal 01 gennaio 2024 l’obbligo sarà esteso a regime per tutti, indipendentemente dall’importo di ricavi e compensi.
Richiamiamo ai Clienti il contenuto della nostra circolare n. 15/2022 nella quale sono già stati chiariti alcuni aspetti operativi e gli adempimenti connessi.
La fattura elettronica può essere generata attraverso gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, disponibili accedendo con le credenziali SPID al portale “Fatture e Corrispettivi”, oppure con l’utilizzo di un’apposita soluzione a pagamento a scelta del Cliente. Tali soluzioni presentano dei vantaggi legati ad una migliore fruibilità e semplicità di utilizzo rispetto agli strumenti gratuiti di cui sopra.
Lo Studio F.M.S. può fornire ai Clienti interessati e sprovvisti di altri software tutti gli strumenti necessari per adempiere ai nuovi obblighi di legge. Si invitano i Clienti a contattare lo Studio per ulteriori informazioni in merito.
Con la presente circolare forniamo una sintetica guida operativa contenente definizioni essenziali e informazioni utili per i soggetti in regime forfetario che approcciano per la prima volta l’adempimento della fatturazione elettronica.
Fattura elettronica
È un documento informatico, predisposto in forma elettronica in formato .xml, secondo specifiche modalità che garantiscono l’integrità dei dati contenuti e l’attribuzione univoca del documento al soggetto emittente, senza necessità di provvedere alla stampa su supporto cartaceo.
La “fattura elettronica” va creata, trasmessa e conservata in formato elettronico.
Qualora manchi anche solo una delle condizioni sopra riportate, la fattura è considerata cartacea.
Ad esempio, la fattura generata elettronicamente in un file .pdf e spedita per email al destinatario, si considera cartacea e non ha alcun valore fiscale tra le parti.
Inoltre, per il soggetto che la emette, la fattura non creata in formato .xml e/o non trasmessa secondo le modalità previste, si considera omessa, e pertanto espone il soggetto al pagamento di una sanzione.
Sistema di Interscambio
Il Sistema di Interscambio (spesso identificato con l’acronimo SDI) è una piattaforma dell’Agenzia delle Entrate sulla quale transitano tutti i flussi delle fatture elettroniche. Il SDI agisce al pari di un servizio postale: riceve le fatture da parte dei soggetti (fornitori) che le emettono; esegue dei controlli di validità del file e scarta eventualmente le fatture che non rispettano i requisiti; inoltre le fatture ai vari destinatari (clienti) avvalendosi di appositi codici identificativi; fornisce alle parti coinvolte notifiche di avvenuta consegna o di scarto.
Codice identificativo (altresì detto codice univoco, codice destinatario o codice SDI)
Si tratta di un codice alfanumerico di sette caratteri con il quale un destinatario può ricevere tutte le fatture elettroniche a lui indirizzate in un apposito software che le decodifica. Il soggetto che emette la fattura richiede al proprio cliente, e tale cliente fornisce al proprio fornitore, il codice identificativo. Il soggetto lo indicherà nell’apposito campo previsto della fattura elettronica. Senza il codice univoco, la fattura elettronica non è completa. Qualora non sia conosciuto, è sempre possibile indicare la stringa “0000000” (sette volte zero) che consente in ogni caso la generazione della fattura.
Tempistiche di emissione e trasmissione
Il fornitore per attribuire la data corretta al documento emesso deve sempre fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 633/72. In linea generale, per individuare il momento in cui la fattura deve essere emessa, si considera la data di consegna o spedizione (per le cessioni di beni) o il giorno di incasso (per le prestazioni di servizi rese).
Una volta che è stata determinata la data fattura, sono concessi 12 giorni di calendario per trasmetterla in formato elettronico allo SDI. I giorni sono tassativamente dodici, non rileva la presenza eventuale in quell’arco temporale di festività o ferie. Le fatture trasmesse allo SDI oltre tale termine sono considerate emesse in ritardo o addirittura omesse, e verranno conseguentemente sanzionate.
Quando una fattura è trasmessa allo SDI ma quest’ultimo, nell’eseguire i controlli, rileva un motivo di scarto, si considera che quella fattura non sia mai stata emessa. Il soggetto dovrà pertanto correggere l’errore che ha determinato lo scarto e assicurarsi di trasmettere allo SDI la fattura in tempo entro i 12 giorni inizialmente previsti.
Conservazione
L’emissione della fattura in formato elettronico determina anche l’obbligo di conservazione con modalità digitali. Non è considerata valida la riproduzione cartacea dei documenti (stampa) e conservazione tradizionale in faldoni, o in file .pdf archiviati in una cartella del computer. Occorre che venga conservato digitalmente il file .xml originale che è stato trasmesso allo SDI, con modalità che ne garantiscano l’immodificabilità nel tempo (firma digitale, marca temporale, archiviazione su supporto digitale, ecc.) e la conservazione per almeno 10 anni. Esistono pertanto dei conservatori “certificati” AGID (tra cui l’Agenzia delle Entrate stessa) che forniscono dei sistemi di conservazione digitale “a norma”. L’attivazione della conservazione elettronica dei documenti avviene stipulando un apposito contratto con uno di tali providers (ad es. Legalmail, Aruba, Namirial, per citarne alcuni). Il servizio è a pagamento. L’adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate invece è l’unico gratuito e l’attivazione avviene accedendo con le credenziali SPID all’interno dell’area riservata nel portale Fatture e Corrispettivi.
Fatture verso clienti esteri
Anche le fatture nei confronti di clienti esteri devono essere emesse in formato elettronico, trasmettendo il documento allo SDI, indicando il codice destinatario “XXXXXXX”. Naturalmente, il cliente straniero non riceverà alcuna fattura da parte dello SDI, in quanto le norme riguardanti la fatturazione elettronica non hanno alcun valore al di fuori del territorio italiano.
Per tale ragione, per permettere al destinatario di ricevere una copia della fattura, si dovrà inevitabilmente generare anche una copia analogica (cartacea o pdf) della fattura stessa, che avrà valore di originale nei rapporti con la controparte.
Fatture passive
Benché nel regime forfetario le spese per acquisti non rilevino ai fini della determinazione del reddito, i contribuenti forfetari riceveranno dai loro fornitori le fatture in formato elettronico.
Per poterle visualizzare e consultare, dovranno utilizzare un applicativo specifico (generalmente, lo stesso software adottato per creare le fatture attive).
Marca da bollo
Si ricorda inoltre che le fatture emesse da contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi, se di importo superiore ad € 77,47, sono soggette all’applicazione di una marca da bollo da € 2,00.
Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, il relativo assolvimento non avverrà più applicando una marca da bollo adesiva acquistata in Tabaccheria, ma bensì attraverso un versamento cumulativo con modello F24 con le seguenti scadenze:
30 novembre per i bolli dovuti sulle fatture elettroniche emesse da gennaio a settembre;
28 febbraio (dell’anno successivo) per i bolli dovuti sulle fatture emesse da ottobre a dicembre.
Settore sanitario
Ancorché svolte da parte di soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, per le prestazioni riconducibili al settore sanitario, da trasmettere al sistema tessera sanitaria, vige il divieto di emissione della fattura elettronica. Il divieto è stato introdotto per motivazioni legate alla privacy dei pazienti, a tutela dei dati sensibili contenuti nell’oggetto delle fatture.
Pertanto: un medico che effettua una visita ad un paziente e gli rilascia fattura, continuerà ad emetterla in formato cartaceo, applicando i bolli adesivi; dovrà trasmettere poi al sistema TS (adempimento già previsto) i dati riepilogativi delle prestazioni; lo stesso medico che fattura delle visite ambulatoriali ad un centro medico, invece, farà fattura elettronica e la trasmetterà allo SDI, assolvendo l’imposta di bollo in maniera virtuale con F24.
Sanzioni
Nella prima fase di applicazione del nuovo obbligo è previsto un regime transitorio di favore in caso di ritardi nell’emissione delle fatture elettroniche rispetto ai termini ordinariamente previsti.
In particolare, è previsto che “per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni […] non si applicano […] se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.
Decorso tale periodo, in caso di mancato rispetto dei termini di legge, le sanzioni verranno applicate nella misura piena.
In particolare, per la tardiva emissione della fattura per operazioni non imponibili o non soggette ad Iva, è prevista la sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi indicati in fattura, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo delle imposte sui redditi le sanzioni sono comprese da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro.